mercoledì, luglio 26, 2006

In sicurezza stradale

Trovo un fatto comune, quando su un automobile si deve salire in più di due persone, che qualcuno si offra sempre di salire dietro, "così non devo mettere la cintura di sicurezza".
Se la frase aveva un suo perché nei tempi passati, quando le prime auto a dotarsi di cinture di sicurezza le avevano solo sui sedili anteriori, adesso le cose sono cambiate.
Visto che ormai tutte le nuove auto ne hanno anche per i sedili posteriori, l'articolo 173 del Codice della Strada non lascia dubbi:
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.

Quindi non vige esclusione per i passeggeri sui sedili posteriori. In caso di contravvenzione sono multabili al pari dei passeggeri sui sedili anteriori. Anche perché in caso d'incidente subiscono rischi analoghi ai passeggeri anteriori.
La rivista Quattroruote lo segnala come uno degli articoli sulla sicurezza più trascurati dagli automobilisti.
E voi le allacciate anche sui sedili posteriori?

C'è da dire che spesso si creano dei falsi miti, anche in ciò che viene regolamentato rigidamente.
Nel caso delle cinture di sicurezza è stata probabilmente una complicità del modificarsi della legge, prima più permissiva (fino al 1993).
Ci sono però anche casi del tutto privi di fondamento, a generare leggende metropolitane.
Un caso di cui ho sentito il racconto riguardava le norme di sorpasso. Un conducente d'automobile era totalmente convinto che in autostrada, se qualcuno intralcia la corsia di sorpasso, gli fosse consentito il sorpasso a destra, visto che chi intralcia commette un'infrazione. Dimenticando che in ogni caso il sorpasso a destra rimane un'altra infrazione, di tipo diverso -- tranne i casi specifici all'articolo 148 del Codice.

Ricordo poi un altro caso vissuto in prima persona, che mi generò un dubbio, anche se sul momento non lo esternai.
Mi trovavo a circolare di notte, sulla strada che attraversava vari paesini, e avendo una delle luci anabbaglianti fulminate, pensai bene di usare perlomeno i fendinebbia, sia per vedere meglio che per essere visto meglio.
Era una calda sera d'estate, e in uno dei paesini attraversati c'era qualche manifestazione notturna che rallentava il traffico, al che la Polizia Municipale controllava gli attraversamenti pedonali. Fermandomi ad uno di questi, l'ufficiale che aspettava stancamente il passaggio dei molti pedoni, mi si avvicinò e mi fece osservare che avevo i fendinebbia accesi. Spiegai il mio scopo, ma il suo commento fu "Non può accenderli, sono un fastidio, c'è scritto anche nel Codice della Strada".
Visto che al momento non mi contestava niente di più, e anzi mi stava già incoraggiando a ripartire, non pensai certo di contraddirlo.
Il punto è che però, nell'articolo 153 del Codice, l'unico dove si regolamenta l'uso dei fendinebbia, si cita quando si possono usare, ma non esiste alcun divieto esplicito ad usarli in altri casi.
Senza contare, che se proprio dovesse essere impossibile, per legge, usarli in contemporanea ai fari anabbaglianti, evidentemente le auto che lo permettono (tutte) non dovrebbero neppure essere immatricolabili in Italia.
A dimostrazione che incorrono nelle leggende anche gli addetti ai lavori.

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